Ieri è stata pubblicata una nota (1) che mostra di non tenere in nessun conto quanto attiene all’Intesa che regola l’IRC e che cerca di gettare discredito sull’operato, corretto, dell’Ufficio dell’Arcidiocesi di Palermo.
Si ritiene opportuno, quindi, precisare che la distribuzione delle ore di IRC nel territorio di ogni diocesi compete all’Ufficio che opera per l’Ordinario, su suo mandato e in piena comunione.
Si ricorda, quindi, che i docenti di IRC godono di una situazione atipica, con vantaggi e limiti.
La nota pubblicata parla di docenti spostati: espressione molto infelice, considerando che si parla di persone e non di mobili.
Le riarticolazioni o le utilizzazioni possono essere proposte d’Ufficio o a seguito di richieste, ma queste vanno vagliate. Infatti, la proposta delle riarticolazioni e delle utilizzazioni è fatta dall’Ufficio IRC e accolta dall’USR, secondo quanto è regolato dall’Intesa.
Gli IdR vengono utilizzati e le utilizzazioni avvengono come prevede la norma: le utilizzazioni, che valgono un anno scolastico, possono avvenire a domanda o d’ufficio. La norma prevede che la domanda di utilizzazione debba essere corredata da una certificazione di idoneità per quella scuola, non dal decreto di idoneità, e per questo motivo, la proposta viene presentata all’USR dall’Ufficio IRC, per redigere l’Intesa. Inoltre, questo significa che le domande possono anche non essere prese in considerazione. Ancora, così come regolamentato dal CCNI le utilizzazioni possono essere confermate, ma solo d’Intesa.
L’Intesa si realizza quando l’Ordinario diocesano fissa le ore, sceglie la scuola e individua l’insegnante.
L’Ufficio ha, quindi, operato come prevede la norma.
Per quanto riguarda il termine cattedre, è improprio parlando di IRC: non esistono cattedre di IRC, ma raggruppamenti orari fino a 18 ore settimanali, 22+2 settimanali e 25 ore settimanali.
Questo significa che tutti i docenti di religione, di ruolo e non, sono utilizzati su quella sede e non sono titolari di sede. Di fatto, non esistono le cattedre, per cui non vi sono cattedre invisibili.
Per quanto riguarda la Legge 104/92, a parte il fatto che in sé non dà alcun vantaggio per movimenti all’interno dello stesso Comune, è un Istituto che si applica tra datore di lavoro e lavoratore, ma non tra Ordinario e docente. Ricordo che il docente di religione è un mandato dalla Chiesa.
Quanto alla discrezionalità dell’Ordinario, che è esercitata con tanta cura e attenzione ai singoli e al contesto, è opportuno leggere quanto affermato dalla Corte Costituzionale, sentenza numero 390 del 1999.
In un anno scolastico come quello che si prospetta, in cui vari docenti, non presenti nell’organico del 2025-26, entreranno di ruolo provocando una perdita della conferma dell’incarico di vari docenti, l’Ufficio ha operato con grande attenzione verso ciascuno, e non ha consentito né che si perdessero ore a causa di determinate richieste, né che si intaccassero situazioni di docenti stabilizzati con decreto a causa di domande di docenti di ruolo che dimenticano i privilegi di cui hanno goduto come stabilizzati.
Palermo, 13 agosto 2026
La direttrice dell’Ufficio I.R.C. Prof.ssa Maria Lo Presti
Con il prof. Nicola Incampo, esperto degli aspetti normativi e giuridici dell’Insegnante di Religione e autore del “Vademecum dell’insegnate di religione”, cerchiamo di offrire ulteriore chiarezza.
L’espressione “docenti spostati” risulta imprecisa oltre che poco elegante. Come stanno realmente le cose?
In effetti è un’espressione molto brutta che presenta gli Insegnati di Religione come dei mobili. Gli IdR vengono “utilizzati” e le utilizzazioni avvengono come prevede la norma: le utilizzazioni, che valgono un anno scolastico, possono avvenire a domanda o d’ufficio. La norma prevede che la domanda di utilizzazione deve essere corredata da una certificazione di idoneità – non decreto di idoneità – per quella scuola. Questo significa che se alcune domande non avevano questo requisito non potevano essere prese in considerazione né dall’ufficio scuola diocesano e tantomeno dall’USR, quindi andavano cestinate. La norma prevede inoltre che le utilizzazioni possono essere confermate, ma solo d’intesa ed è opportuno chiarire che l’intesa si realizza solo quando l’Ordinario diocesano fissa le ore, sceglie la scuola e individua l’insegnante. Detto questo, mi sembra che l’Ufficio IRC dell’Arcidiocesi di Palermo abbia operato come prevede la norma.
Chiariamo un altro punto: non esistono cattedre di religione
Il termine “cattedre di religione” è improprio perché esistono raggruppamenti orari fino a 18 ore settimanali, 22+2 settimanali e 25 ore settimanali. Questo significa che tutti i docenti di religione di ruolo e non di ruolo sono utilizzati “su quella sede” e non sono “titolari di sede”. Possiamo infine affermare che le cattedre sono “invisibili” semplicemente perché non ci sono.
Cosa dice la Legge 104/92?
La legge 104/92 è un Istituto che si applica tra datore di lavoro e lavoratore, ma non tra Ordinario e docente. Ricordo che il docente di religione è un mandato della Chiesa.
C’è un aspetto che riguarda la discrezionalità
Esattamente: quanto alla discrezionalità è opportuno che tutti leggano quanto affermato dalla Corte Costituzionale sentenza numero 390 del 1999
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